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PVG 2016 25

Nachlass- und Erbschaftssteuer

Graubünden · 2017-03-22 · Italiano GR
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13/25 Energie PVG 2016 198 25 Energie 13 Energia Energia Sospensione della fornitura di energia elettrica per un usufruttuario. Inammissibilità della misura malgrado la diversa normativa comunale. Preminenza del diritto supe- riore.

– Nel caso di specie, la normativa comunale non riconosce la qualità di abbonato al semplice usufruttuario dell’abi- tazione (cons. 2, 3a).

– La LAEI garantisce però l’approvvigionamento elettrico a tutti i consumatori finali; tra di essi vi sono le econo- mie domestiche e quindi anche l’usufruttuario di un’abi- tazione il quale ha di conseguenza il diritto di stipulare un contratto per l’erogazione di energia elettrica con il fornitore (cons. 3b).

– La negazione all’usufruttuario di tale diritto di contrarre, risultante dall’applicazione della normativa comunale, oltre che contraria al diritto di rango superiore è arbi- traria; necessità di colmare la lacuna dell’ordinamento comunale (cons. 3c). Unterbrechung der Stromversorgung für einen Nutznies- ser. Unzulässigkeit der Massnahme trotz anderslautender kommunaler Regelung. Vorrang des höherrangigen Rechts.

– Im konkreten Fall anerkennt die kommunale Regelung den Nutzniesser einer Wohnung nicht als Elektrizitäts- bezüger (E.2, 3a).

– Das StromVG gewährleistet aber allen Endverbrauchern die Stromversorgung; darunter fallen alle Haushalte und damit auch der Nutzniesser einer Wohnung, der somit das Recht zur Eingehung eines Stromlieferungsvertrags mit dem Stromlieferant hat (E.3b).

– Die Weigerung, einen solchen Vertrag mit den Nutznies- sern einzugehen, wie sich dies aus der Anwendung der kommunalen Norm ergibt, verstösst nicht nur gegen das übergeordnete Recht, sondern ist willkürlich; Not- wendigkeit, diese Lücke in der kommunalen Regelung zu füllen (E.3c).

13/25 Energie PVG 2016 199 Considerando in diritto: 2.Controversa è essenzialmente la questione di sapere se il ricorrente, in qualità di usufruttuario, può essere ritenuto un abbo- nato per la fornitura di energia elettrica. Eventualmente, va esami- nato se la decisione del convenuto di privare il ricorrente dell’ero- gazione di energia elettrica sia proporzionale. 3.a) Il convenuto declina lo stato di abbonato al ricorrente fa- cendo riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento dell’Azien- da elettrica comunale di X. risp. al Regolamento relativo alle tasse di allacciamento e alle tariffe per la fornitura di energia elettrica. Gli articoli qui rilevanti prescrivono quanto segue: Art. 1 cpv. 1 Regolamento AECM: «L’Azienda elettrica comunale di X. , fornisce energia elettri- ca ad ogni proprietario o affittuario di stabile che si trova entro la sfera d’efficienza di un trasformatore già installato sul territorio del Comune. […]» Art. 11 Regolamento relativo alle tasse di allacciamento e alle tarif- fe per la fornitura di energia elettrica, cpv.1: «Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell’Azienda implica almeno un abbonamento. […]» cpv. 2: «L’abbonamento viene stipulato unicamente al proprietario dell’im- mobile, alla persona domiciliata in affitto, alle persone giuridiche o enti di diritto pubblico.» Entrambi i regolamenti menzionati sono delle leggi in senso for- male, poiché approvati dall’Assemblea comunale. In base ad essi – soprattutto vista l’esplicita formulazione: «unicamente» che prece- de l’elencazione dei soggetti (proprietario dell’immobile, persona domiciliata in affitto, persone giuridiche o enti di diritto pubblico) aventi diritto alla stipulazione di un abbonamento secondo l’art. 11 cpv. 2 del regolamento relativo alle tasse di allacciamento e alle tariffe per la fornitura di energia elettrica – è chiaro che il ricor- rente, quale usufruttuario, non può aver diritto alla stipulazione di un abbonamento per l’erogazione elettrica. Siccome le disposizio- ni comunali non lasciano margine di interpretazione, va in seguito esaminato – nell’ambito di un controllo concreto – se tali norme violano il diritto superiore. b/aa) L’art. 6 LAEI prevede che i gestori delle reti di distribu- zione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro com- prensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e

13/25 Energie PVG 2016 200 a tariffe adeguate (cpv. 1). Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo (cpv. 2). Giusta l’art. 10 LAEl GR all’interno di un compren- sorio, il gestore di rete designato è tenuto a garantire l’allacciamen- to alla rete secondo le disposizioni del diritto federale (cpv. 1). Il gestore della rete di distribuzione locale assicura l’allacciamento di tutti i consumatori finali a tutti i livelli di tensione (cpv. 2). Si noti che le disposizioni di cui all’art. 6 LAEI sono attu- almente ancora in vigore (prima fase dell’apertura del merca- to durante la quale le economie domestiche non hanno accesso alla rete. Il decreto federale sull’apertura totale del mercato di cui all’art. 34 cpv. 3 LAEI – sottostante a referendum facoltativo – non è ancora stato emanato). b/bb) Come giustamente affermato dal ricorrente, nella categoria dei consumatori (fissi) finali rappresentanti un’economia domestica, devono rientrare pure gli usufruttuari (ai sensi degli artt. 745 segg. CC). Né il diritto federale né quello cantonale restrin- gono infatti la lista dei consumatori (fissi) finali. Va pertanto ritenuto che il concetto di «consumatore finale» definito dal diritto federale e cantonale non lascia margine al legislatore comunale di limitarne la cerchia a specifici soggetti del diritto privato. Del resto, posto che si passi alla totale apertura del mercato energetico, si conti- nuerà a parlare di economie domestiche quali consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh (che tuttavia non sa- ranno più fisse ma avranno la possibilità di scegliere se continuare a essere rifornite di energia elettrica dall’attuale fornitore nell’ambi- to dell’approvvigionamento elettrico assicurato o se passare ad un altro fornitore; cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull’approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004, no. 1482 seg.). Il fornitore locale, dato il mo- nopolio di approvvigionamento e visto l’obbligo di fornire l’energia elettrica che gli spetta, sottostà a un obbligo di contrarre (cfr. DTF 137 I 120 cons. 5.3). Un usufruttuario così come un locatario, deve essere con- siderato il diretto beneficiario riguardo alle prestazioni di eroga- zione di energia elettrica per il consumo proprio legato alla cosa in godimento. Lo status speciale che garantisce l’approvvigiona- mento elettrico alle economie domestiche, in questo caso all’usu- fruttuario, implica un diritto alla stipulazione di un abbonamento direttamente con quest’ultimo. Dal momento che l’usufruttuario consuma energia elettrica – sebbene egli non abbia stipulato un

13/25 Energie PVG 2016 201 contratto scritto col fornitore – si instaura implicitamente un rap- porto contrattuale tra l’usufruttuario e il fornitore, mentre che un eventuale contratto tra il proprietario e il fornitore viene sospeso. Nelle costellazioni in cui esiste già un contratto tra il proprietario e il fornitore locale, per il fornitore diventa quindi determinante il contratto con l’usufruttuario. Nei casi invece, in cui non esiste un contratto tra il proprietario e il fornitore, l’usufruttuario deve poter stipulare un contratto con il fornitore. Negando il diritto all’usu- fruttuario di stipulare un simile contratto, l’ordinamento comuna- le sembra perciò stare in contraddizione con il diritto superiore. Se già non esiste una violazione del primato del diritto superiore risp. della competenza normativa da parte del convenuto, comun- que – come esposto nei considerandi che seguono – l’applicazione dei relativi regolamenti, nel caso in esame, comporta dei risultati insostenibili, per cui il tribunale ritiene di dover intervenire adottan- do una regola in favore del ricorrente. c/aa) Un testo legale soffre di una lacuna alla quale il giu- dice deve rimediare secondo la regola generale posta dall’art. 1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta una questione giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e che una soluzione non può essere dedotta né dal testo né dall’interpretazione della legge (la- cuna propria) oppure quando a causa di un’incongruenza del legis- latore, omette di disciplinare un quesito la cui soluzione scaturisce dalle idee e dagli scopi di quest’ultimo. Per converso, il giudice non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata volu- ta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure quando l’omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce un abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF 131 II 562 cons. 3.5; 129 III 656 cons. 4.1; 125 III 425 cons. 3a). Secondo una nuova opi- nione nella dottrina, non occorre distinguere tra lacune proprie e improprie. Una lacuna andrebbe intesa come un’incompletezza pianificatoria della legge che può essere rimossa dalle autorità ap- plicanti il diritto. Il Tribunale federale ha a tratti adottato questa nuova concezione sulle lacune legislative ed ha ammesso la pos- sibilità di rimuovere una lacuna, qualora una norma, giusta i valo- ri e le finalità all’origine di essa, appare incompleta ed esige una modifica. La prassi del Tribunale federale, tuttavia, non è unifor- me, poiché la differenziazione tra lacune proprie e improprie viene sempre ancora applicata (cfr. Häfelin/Müller/UHlMann, Allgemeines

13/25 Energie PVG 2016 202 Verwaltungsrecht, 7a ed., Zurigo/San Gallo 2016, marginali 201–216 con riferimenti). c/bb) Come accertato sopra (cfr. cons. b/bb), non è permes- so negare all’usufruttuario il diritto all’erogazione di energia elet- trica. Se, come nel caso di specie, il proprietario rinuncia all’ero- gazione, l’usufruttuario qui ricorrente può avvalersi di tale diritto soltanto se viene riconosciuto come abbonato e con ciò come par- te contraente per l’erogazione d’elettricità da parte dell’ente pubbli- co. Altrimenti, negando tale rivendicazione all’usufruttuario, l’ente pubblico lo priverebbe non solo del suo diritto di natura pubbli- ca all’erogazione di energia elettrica e di quello di natura civile al pieno godimento della cosa – per cui sarebbe necessario istanzia- re un’onerosa procedura civile –, ma rischierebbe oltretutto di ar- recargli dei danni. Esattamente questa situazione si viene a creare applicando i corrispondenti regolamenti comunali – i quali limita- no la possibilità di stipulare contratti per l’erogazione dell’energia elettrica ai soli proprietari dell’immobile, alle persone domiciliate in affitto, alle persone giuridiche e agli enti di diritto pubblico – per cui sussiste una lacuna (impropria). Va poi ricordato che la presen- te Azienda elettrica comunale è un ente pubblico (senza persona- lità giuridica propria), cosicché il convenuto è tenuto ad osservare, tra gli altri, il principio di uguaglianza di trattamento e il divieto d’arbitrio. Un’esclusione dell’usufruttuario dal diritto di chiedere l’erogazione di energia elettrica nella quantità desiderata e a prezzi adeguati direttamente dal fornitore locale risulta, nel caso concre- to, oltre che illegale anche arbitraria. Il diritto alla fornitura e alla stipulazione di un abbonamento, a mente dell’ordinamento comu- nale, può essere infatti vantato, tra gli altri, anche da un locatario, i cui diritti inerenti all’immobile sono evidentemente più ristretti di quelli di un usufruttuario, il quale, come già accennato, detie- ne un diritto reale che gli conferisce il pieno godimento della cosa (art. 745 cpv. 2 CC) ed è perciò, in questo caso, parificabile a un pro- prietario. È quindi opportuno concludere che, se questo Tribunale non dovesse intervenire colmando predetta lacuna, l’applicazione dell’ordinamento comunale del convenuto condurrebbe a risultati insostenibili. Tanto più che – come visto sopra al cons. 3b – sembra essere data una lesione del primato del diritto superiore. Il con- venuto deve quindi dare la possibilità al ricorrente di far valere i suoi diritti di abbonato. Il ricorrente è dunque legittimato a chiede- re il mantenimento in essere dell’erogazione di energia elettrica per l’appartamento in questione. U 16 3 Sentenza del 23 agosto 2016